top of page
  • Immagine del redattoreFrancesca Rocchetti

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Aggiornamento: 28 mar

che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.


SINTESI E PUNTI SALIENTI


Si fa un gran parlare in questi giorni della Proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La suddetta proposta di regolamento è un documento di 306 pagine. Ne riassumiamo i punti principali, riportando stralci del Regolamento, in modo da farci un’idea delle motivazioni che hanno portato i legislatori a sentire il bisogno di modificare le precedenti direttive, degli obiettivi che si sono posti e delle decisioni che riguarderanno produttori e utilizzatori di imballaggi nel prossimo futuro.


Date significative


22 novembre 2022

Il Parlamento vota, a larga maggioranza, il regolamento, aprendo la fase finale dei negoziati, con le tre istituzioni europee – Commissione, Parlamento e Consiglio – che devono trovare un’intesa definitiva sul testo.

18 dicembre 2023

a Bruxelles, il Consiglio Ambiente approva la proposta di regolamento. L’Italia è l’unico dei 27 Paesi Ue a votare contro l’adozione del mandato negoziale del Consiglio.

4 marzo 2024

il Consiglio e il Parlamento raggiungono un accordo provvisorio sulla Proposta di regolamento, in attesa dell'adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.


Quali sono i prossimi step?


La proposta di Regolamento dovrà ottenere il via libera dal Comitato dei Rappresentanti (Coreper) per il Consiglio UE e della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, per poi essere finalizzato dalle due istituzioni (Parlamento europeo e Consiglio UE). Una volta in vigore, sostituirà la storica direttiva 94/62/CE.


PREMESSE


Gli imballaggi usano grandi quantità di materiali vergini e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. Le sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo e riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia circolare. Gli imballaggi di plastica sono il materiale a più alta intensità di carbonio e il riciclaggio dei rifiuti di plastica rappresenta un consumo di combustibili fossili circa cinque volte minore rispetto all'incenerimento con recupero di energia.

IMBALLAGGI INTERESSATI


Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato.

Si riformula la definizione di imballaggio della precedente direttiva 94/62/CE:

imballaggi primari = imballaggi per la vendita

imballaggi secondari = imballaggi multipli

imballaggi terziari = imballaggi per il trasporto


CASI PARTICOLARI: Le tazze, i contenitori per alimenti, i sacchetti per panini o altri articoli che svolgono una funzione di imballaggio NON SONO DA COSIDERARSI IMBALLAGGI se sono progettati e destinati ad essere venduti vuoti dal distributore finale. Invece, SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGIO se sono progettati e destinati ad essere riempiti presso il punto di vendita (imballaggi di servizio) o se sono venduti dal distributore finale con all'interno alimenti e bevande, purché svolgano una funzione di imballaggio.


Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e se tutti gli elementi di tale articolo sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi.


LE ETICHETTE


Le etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive per frutta e verdura, rientrano nella definizione di imballaggio. Non dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi né dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto di plastica a base biologica negli imballaggi Gli Stati membri possono imporre l'utilizzo di tale etichetta armonizzata sugli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti, in virtù del diritto nazionale, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Entro 42 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, gli imballaggi siano contrassegnati da un’etichetta contenente informazioni sulla loro composizione, al fine di facilitare la selezione da parte dei consumatori. A partire da 48 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli imballaggi dovranno recare un’etichetta sulla riutilizzabilità degli imballaggi e un codice QR che fornisca ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità degli imballaggi, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta (Articolo 11).


OBIETTIVI DEL NUOVO REGOLAMENTO


  1. Rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030

  2. Ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi: gli Stati membri dovrebbero ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 10 % rispetto al 2018 entro il 2035

  3. Favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità: stabilendo classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi sulla base dei criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio espresse con le classi A, B o C. Per riciclaggio di alta qualità si intende che i materiali riciclati sono di qualità equivalente o superiore ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e possono essere utilizzati in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o applicazioni analoghe. Il materiale riciclato può essere riciclato più volte. Esclusioni dalle prescrizioni in materia di riciclabilità: confezionamento primario che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, imballaggio o confezionamento esterno quale definito in tali atti nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale, imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici* e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro**, imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana Gli imballaggi di plastica sono quelli con l'apporto più basso di materiali riciclati, quindi la parte di plastica contenuta negli imballaggi immessi sul mercato dovrebbe contenere una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo per tipo e formato di imballaggio. *disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio ** di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio

  4. Ridurre la complessità dei materiali di imballaggio

  5. Ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione nei materiali da imballaggio: gli imballaggi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo tale da limitare la presenza, nella loro composizione, di determinati metalli pesanti e altre sostanze che destano preoccupazione (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente) Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica (Art. 5)

ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE


Gli operatori economici che forniscono prodotti ai distributori finali o agli utenti finali in imballaggi raggruppati, per il trasporto o per il commercio elettronico, devono garantire che la percentuale di spazio vuoto nell’imballaggio rispetto al prodotto o ai prodotti imballati sia al massimo del 50% (Articolo 21).


Gli operatori economici che impiegano imballaggi riutilizzabili saranno obbligati a mettere in atto un sistema di riutilizzo consentendo in tal modo la circolazione, la rotazione e l'uso ripetuto di tali imballaggi.

Alcune bevande specifiche considerate deperibili, sensibili al deterioramento microbiologico causato da batteri o lieviti, necessitano di una tecnologia asettica specifica che le protegge dal deterioramento e permette di mantenere una lunga durata di conservazione. Pertanto, il latte e le altre bevande deperibili dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi di bevande. Gli Stati membri dovranno istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione, obbligatori per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici monouso per bevande. Non dovrebbero tuttavia essere obbligatori per l'imballaggio di vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati, vini di frutta e bevande spiritose o di latte e prodotti lattiero-caseari. Le scatole di cartone dovrebbero essere esentate dall'obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per il trasporto.


I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre informare i consumatori del fatto che l'indicazione di imballaggio compostabile significa che l'imballaggio è compostabile in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e non è adatto al compostaggio domestico. Nessun imballaggio è adatto alla biodegradazione in natura.


A partire dal 1 gennaio 2030, gli imballaggi dovranno essere conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio; gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C non potranno essere immessi sul mercato. A partire dal 1 gennaio 2035, i requisiti saranno ulteriormente adattati per garantire che gli imballaggi riciclabili siano anche sufficientemente ed efficacemente raccolti, selezionati e riciclati (“riciclati su scala”).


A partire dal 1 gennaio 2030 gli imballaggi in plastica dovranno contenere una percentuale minima di materiale riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo pari a:

30% per gli imballaggi sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande, il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande

30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande

35% per gli imballaggi diversi da quelli citati



Entro il 1 gennaio 2040 la parte in plastica dell’imballaggio dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo, per unità di imballaggio:

50% per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande monouso;

65% per le bottiglie di plastica per bevande monouso;

65% per gli imballaggi in plastica diversi da quelli citati. Queste restrizioni non si applicheranno agli imballaggi compostabili di plastica.


Alcuni imballaggi saranno compostabili entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (le cialde di caffè, le bustine di tè, le etichette adesive applicate a frutta e verdura e le borse di plastica molto leggere). Gli altri imballaggi, ad eccezione dei sacchetti di plastica leggeri, per i quali è stata concessa una flessibilità agli Stati membri, dovranno essere riciclati. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco degli imballaggi che devono essere compostabili.


Il peso e il volume dell’imballaggio dovranno essere ridotti al minimo, tenendo in debito conto la sicurezza e la funzionalità dell’imballaggio. La conformità a questo obbligo deve essere comprovata da una documentazione tecnica (Articolo 9).


Un imballaggio sarà considerato riutilizzabile se: è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o nuovamente riempito e per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili, ma non meno di cinque per gli imballaggi in cartone e dieci per tutti gli altri materiali; può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l'ulteriore funzionamento e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare, mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto imballato e consentendo l'apposizione dell'etichettatura.


Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori economici non potranno immettere sul mercato i seguenti imballaggi (Allegato V):

Imballaggi multipli di plastica monouso (utilizzati al dettaglio per raggruppare i prodotti venduti in lattine, scatole, vasi, vaschette, ecc) Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati (Reti, sacchetti, vassoi, contenitori); Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering (Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti); Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering; Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene, per l'utilizzo nel settore ricettivo destinati, esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo (flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette)


Obblighi per i produttori/distributori in caso di riutilizzo e ricarica a partire dal 1 gennaio 2030 (Articolo 26):

- bevande fredde o calde in imballaggi di vendita riempiti in un contenitore nel punto vendita per l’asporto: il 20% di tali bevande deve essere reso disponibile in imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta all’ 80% a partire dal 1° gennaio 2040.

- nel settore HORECA, alimenti pronti per l’asporto: il 10% di tali prodotti deve essere reso disponibile in imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta al 40% dal 1° gennaio 2040. - bevande alcoliche (sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati e vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate miscelate con bevande, soda, sidro o succo di frutta): il 10% di tali prodotti deve essere reso disponibile in imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta al 25% dal 1° gennaio 2040.

- bevande analcoliche: il 10% di tali prodotti deve essere reso disponibile in imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta al 25% a partire dal 1° gennaio 2040.

- imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite e-commerce: il 10% di tali imballaggi utilizzati dovranno essere imballaggi riutilizzabili. Tale percentuale aumenta al 50% a partire dal 1° gennaio 2040.

Tutte le varie categorie di imballaggi e gli obiettivi da raggiungere sono elencati nel dettaglio dal paragrafo 2 al paragrafo 10 dell’articolo.

Tuttavia, per tutte queste categorie è prevista un’esenzione per alcuni operatori economici se, nel corso di un anno civile, essi:

• hanno immesso sul mercato meno di 1.000 kg di imballaggi; oppure

• sono microimprese.


Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero (non si devono superare le 40 borse di plastica in materiale leggero per persona, o l'obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025); possono escludere le borse di plastica molto leggere necessarie per scopi igienici o fornite come imballaggio di vendita per alimenti sfusi per evitare lo spreco di cibo.


Gli imballaggi già immessi sul mercato dell'Unione prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti e immagazzinati da distributori, compresi rivenditori e grossisti non sono tenuti a soddisfare tali requisiti di sostenibilità e di etichettatura previste.


Questo excursus, che abbiamo preparato per voi, non è ovviamente esaustivo, ma comprende i punti principali, che crediamo possano essere di vostro interesse. Sarà vostra

premura approfondirli quando verrà data applicazione al Regolamento.

Le reazioni al testo approvato dall’UE sono state numerose e discordanti: si teme per l’impatto economico che si ripercuoterà sui settori interessati, ma allo stesso tempo se ne lodano alcuni punti, che porteranno alla riduzione dei fenomeni di greenwashing e a garantire condizioni di parità sul mercato UE.


Non ci resta che aspettare la versione definitiva del Regolamento.



11 visualizzazioni0 commenti
bottom of page